Chiarimenti al Bando Digitale
Per considerare quietanzata una fattura allegata è sufficiente fornire copia della fattura e dei bonifici intestati al fornitore relativi alla medesima.
Data:
21 Gennaio 2014
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Per considerare quietanzata una fattura allegata è sufficiente fornire copia della fattura e dei bonifici intestati al fornitore relativi alla medesima.
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Per gli investimenti già da tempo realizzati, giustificati da fatture con data precedente alla pubblicazione del bando, non servono ulteriori “atti giuridicamente vincolanti con il fornitore”, e sono quindi sufficienti le sole fatture con i relativi pagamenti specifici.
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Le fatture con data precedente alla pubblicazione del bando, relative ad investimenti già effettuati, non interamente saldate al momento della concessione del contributo, sono comunque conteggiate almeno per l’importo già pagato.
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Se il saldo delle fatture di cui al punto precedente viene effettuato entro i 4 mesi previsti per fornire la rendicontazione, l’intero valore delle fatture è incluso nell’importo finanziabile .
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Trattandosi di investimenti realizzati prima della pubblicazione del bando, non occorre che per essi sia creato e allegato un business plan .
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Risposta al quesito n° 1: la risposta è affermativa. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b) del Bando, i giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente) si intendono quietanzati quando le somme, messe in pagamento a mezzo bonifici o assegni, sono effettivamente incassati dal fornitore.
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Risposta al quesito n° 2: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, coma 4, fini degli obblighi di rendicontazione tutte le spese devono: a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento; b) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; i giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal fornitore; c)essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto della L. 163/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Risposta al quesito n° 3: Saranno considerate ammissibili solo le spese esigibili ed effettivamente pagate al fornitore. Suscita perplessità il concetto di fattura non interamente saldata: infatti, a fronte di un pagamento in acconto è ipotizzabile l’emissione di una fattura “in acconto” per corrispondente importo anche se il prezzo di acquisto complessivo del bene può non essere stato interamente saldato.
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Risposta al quesito n° 4: la risposta è affermativa. Saranno considerate ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute sino al termine finale per l’attribuzione del contributo.
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Risposta al quesito n° 5: La risposta è affermativa. Per gli investimenti già realizzati prima della pubblicazione del bando è necessario, tuttavia, allegare la documentazione tecnica prevista dall’art. 7, comma 4 punto V del Bando.
Ultimo aggiornamento
21 Gennaio 2014, 23:00



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